MIMIT: nuova scadenza per il domicilio digitale degli amministratori di società

L’obbligo di comunicare, entro il 30 giugno 2025, il domicilio digitale/indirizzo di PEC al Registro delle imprese, già previsto per le società e le imprese individuali ed esteso, con la Legge di bilancio 2025, anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria, è stato differito al 31 dicembre 2025 (Ministero delle imprese e del made in Italy, nota 25 giugno 2025, n. 127654).

Il MIMIT fornisce chiarimenti riguardo all’introduzione dell’obbligo di iscrizione del domicilio digitale degli amministratori di imprese costituite in forma societaria nel registro delle imprese, come previsto dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207.

 

In particolare, viene comunicato il differimento del termine di primo adempimento per le imprese già costituite al 1° gennaio 2025.

 

Il Ministero aveva già fornito i primi orientamenti interpretativi e chiarimenti con la comunicazione del 12 marzo 2025. Tale esigenza era sorta a causa di un “non perfetto coordinamento” della nuova disciplina con il contesto normativo generale in cui era stata inserita dal legislatore. La Direzione generale si era riservata la possibilità di intervenire nuovamente per ampliare o correggere le indicazioni, in risposta a criticità e segnalazioni emerse dal territorio, dal Sistema camerale e dagli operatori professionali e imprenditoriali.

Recentemente, sono state sottoposte all’attenzione del Ministero talune criticità operative emerse sul territorio che riguardano, in particolare, la definizione del termine entro il quale i soggetti obbligati sono chiamati ad effettuare l’iscrizione del domicilio digitale degli amministratori nel registro delle imprese.
Nella precedente nota del 12 marzo, pur riconoscendo l’indubbia applicabilità dell’articolo 1, comma 860, della Legge n. 207/2024 sia alle nuove imprese sia a quelle già esistenti alla data di entrata in vigore della disposizione, si era evidenziata l’assenza di un termine espresso di adempimento stabilito dal legislatore.

In virtù di questa lacuna e della conseguente diffusa inconsapevolezza delle imprese, la Direzione Generale aveva individuato, in un’ottica di semplificazione e di favor per le imprese, il 30 giugno 2025 come termine per la prima comunicazione da parte delle imprese già costituite alla data di entrata in vigore dell’obbligo. Questa decisione mirava a consentire una “legittima applicazione dell’obbligo” attraverso un’interpretazione ragionevole della norma, data la numerosità dei soggetti destinatari.
Tuttavia, è stato recentemente rappresentato al Ministero che la data del 30 giugno 2025 avrebbe generato ulteriori criticità operative a causa della sua concomitanza con gli adempimenti societari legati all’approvazione dei bilanci di esercizio chiusi al 31 dicembre 2024. In risposta a queste istanze, il Ministero ha deciso di modificare le indicazioni precedentemente fornite.

 

Pertanto, per consentire un’attuazione più ordinata dell’obbligo normativo e per bilanciare le esigenze del mondo professionale e imprenditoriale, il nuovo termine di adempimento per la prima comunicazione del domicilio digitale degli amministratori è stato differito al 31 dicembre 2025.
Le linee interpretative e le ulteriori indicazioni operative fornite con la nota del 12 marzo 2025 rimangono, comunque, immodificate e pienamente confermate.

Implicazioni fiscali di interessi, premi assicurativi e crediti edilizi per i professionisti

L’Agenzia delle entrate affronta il regime fiscale di tre specifiche questioni: gli interessi attivi da conto corrente, il premio di assicurazione professionale riaddebitato, e il differenziale da cessione di bonus edilizi, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo secondo l’articolo 54 del TUIR (Agenzia delle entrate, risposta 26 giugno 2025, n. 171).

L’Istante, un’associazione professionale tra commercialisti, ha presentato un’istanza di interpello ponendo i seguenti quesiti:

  • Interessi attivi bancari: l’associazione ha un conto corrente bancario utilizzato per incassi e pagamenti. La banca ha accreditato interessi attivi netti di spese bancarie, applicando una ritenuta fiscale del 26% come sostituto d’imposta. L’Istante chiede se tali interessi debbano essere qualificati come reddito di lavoro autonomo o reddito di capitale.
  • Premio di assicurazione professionale: l’associazione stipula una polizza per la copertura dei rischi professionali come unico contraente per sé stessa e per altri professionisti e società. Il premio è determinato in base ai ricavi dei singoli assicurati. L’associazione paga l’intero premio e successivamente riaddebita la quota di competenza a ciascun assicurato “al puro costo”, agendo con un mandato senza rappresentanza verbale. L’Istante chiede il trattamento fiscale sia del premio complessivamente pagato che del suo riaddebito pro-quota agli assicurati.
  • Differenziale da cessione di bonus edilizi: l’associazione ha acquistato un credito d’imposta (derivante da interventi edilizi) a un prezzo inferiore rispetto al suo valore nominale. Questo credito, riconducibile a rate residue di detrazione, è utilizzabile in compensazione per imposte e contributi dello Studio (non dei singoli associati). L’Istante chiede la natura del “provento” derivante da questo differenziale e l’imputazione temporale dello stesso.

L’Agenzia delle entrate chiarisce preliminarmente che le associazioni professionali sono assimilate alle società semplici (art. 5, comma 3, lett. c), TUIR). Esse non possono svolgere attività d’impresa, e il loro reddito imponibile è la somma delle singole categorie di reddito (fondiari, capitale, lavoro dipendente, lavoro autonomo, diversi) di cui all’articolo 6 del TUIR, imputato per trasparenza a ciascun associato.

Per il reddito di lavoro autonomo, si applica l’articolo 53, comma 1, TUIR, che lo definisce come quello derivante dall’esercizio di arti e professioni, anche in forma associata.

L’articolo 54 TUIR, modificato dal 2024 (D.L. n. 192/2024), ha introdotto il principio di onnicomprensività, stabilendo che il reddito è costituito dalla differenza tra “tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o professionale” e le spese sostenute.

 

Ciò premesso, riguardo agli interessi attivi bancari, l’Agenzia conferma che essi costituiscono redditi di capitale. Tale qualificazione è ora esplicitamente prevista dal nuovo comma 3-bis dell’articolo 54 del TUIR, introdotto dal D.L. n. 84/2025, con effetto per i redditi prodotti a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024. I suddetti proventi finanziari, definiti come redditi di capitale (art. 44, comma 1, lettera a), TUIR), non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo.
Gli interessi, se percepiti da un’associazione professionale, sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.

 

Riguardo al premio di assicurazione professionale, invece, in ossequio al principio di onnicomprensività, rilevano solo le somme e i valori percepiti “in relazione all’attività artistica o professionale.
Le somme incassate dall’associazione a titolo di ribaltamento del costo del premio addebitato agli altri assicurati non costituiscono un provento percepito in relazione all’attività artistica o professionale. Pertanto, non assumono rilievo ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo.
Specularmente, l’Associazione potrà dedurre solo la quota del premio effettivamente rimasta a suo carico e non oggetto di riaddebito.

 

Infine, in merito al differenziale da cessione di bonus edilizi, l’Agenzia richiama la disciplina in vigore fino al 28 maggio 2024 (art. 121 D.L. n. 34/2020), che prevede la possibilità di opzioni per sconto in fattura o cessione del credito d’imposta, utilizzabile in compensazione.
Con l’introduzione del principio di onnicomprensività per il reddito di lavoro autonomo a decorrere dal 2024 (D.L. n. 192/2024), tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o professionale assumono rilevanza fiscale. Questo nuovo criterio generale assorbe e conferma implicitamente la rilevanza anche dei corrispettivi percepiti dalla cessione di elementi immateriali.
Di conseguenza, alla luce del nuovo principio di onnicomprensività, sia il valore nominale del credito d’imposta acquisito sia il corrispondente costo sostenuto concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo.

Comunicazione della riammissione alla “Rottamazione-quater”

L’Agenzia delle entrate-Riscossione sta inviando la Comunicazione delle somme dovute ai contribuenti che hanno presentato la domanda di riammissione alla “Rottamazione-quater” (Agenzia delle entrate-Riscossione, comunicato 25 giugno 2025).

La Comunicazione che viene inviata al domicilio eletto in fase di adesione alla riammissione, contiene le seguenti informazioni:

  • l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di riammissione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”);
  • la scadenza dei pagamenti in base alla scelta che è stata indicata in fase di presentazione della domanda di riammissione: in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2025; fino a un numero massimo di dieci rate, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027. Alle somme da corrispondere vengono applicati gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023;
  • i moduli precompilati per il pagamento delle rate in base alla soluzione scelta in fase di adesione alla riammissione;
  • le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul conto corrente.

La Comunicazione contiene il piano con la ripartizione dell’importo dovuto in base alla soluzione di pagamento scelta al momento dell’adesione alla riammissione.  

 

La copia della suddetta Comunicazione, inclusi i moduli per il pagamento, viene resa disponibile nella sezione “Documenti della Definizione agevolata” nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

 

Se si è intenzionati a pagare in forma agevolata soltanto alcune delle cartelle/avvisi contenuti nella Comunicazione delle somme dovute, è necessario utilizzare il servizio “ContiTu”.

 

In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento entro i termini di scadenza o per importi parziali, verranno meno i benefici della riammissione alla Definizione agevolata e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
 
Per i pagamenti sono previsti 5 giorni di tolleranza rispetto alle scadenze fissate, senza incorrere in sanzioni o perdere i benefici della riammissione alla Definizione agevolata.