Proroghe contrattuali nel settore Tessile Artigianato Veneto

Siglato il 21 marzo 2022, tra la CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto, la CNA Veneto, la CASARTIGIANI del Veneto e la Filctem-CGIL regionale del Veneto, la Femca-CISL regionale del Veneto, la Uiltec-UIL regionale del Veneto, l’accordo di proroga del CIRL per i dipendenti delle imprese artigiane del settore tessile, abbigliamento, calzature, bambole giocattoli, pulitintolavanderie, occhialeria ottica.

Le parti concordano di prorogare gli effetti del CIRL 14 dicembre 2016 e del protocollo aggiuntivo 9 ottobre 2017 e successive proroghe, sino al 28 febbraio 2023.
inoltre con il suddetto accordo è prevista la proroga della quota di 2,50 € di supporto ai costi di gestione previsti dai fondi negoziali dell’artigianato a favore dei lavoratori (operai, impiegati, apprendisti professionalizzanti). Tale quota viene versata dal datore di lavoro in un’unica soluzione in aggiunta alle quote di adesione contrattuale di competenza del mese di marzo (B01 mese di marzo).
La quota annua di cui sopra non è riducibile per i part time.
Per il 2022 i datori di lavoro che per le nuove assunzioni stipulate dall’1 gennaio 2022 e fino al 28 febbraio 2022 hanno già assolto al versamento della quota annua di 2,50 € nei B01 di gennaio o febbraio 2022 non sono tenuti a ripetere tale versamento nel B01 di marzo. Per i lavoratori assunti dall’1 aprile 2022 al 28 febbraio 2023 tale quota sarà versata con le stesse modalità unitamente al primo versamento (nel B01 del mese di assunzione);
Resta inteso che con il presente accordo s’intende prorogata l’erogazione dell’ERT negli importi e nelle modalità previste dall’art. 1.1 del CIRL 14 dicembre 2016 fino al 28 febbraio 2023
L’ERT sarà erogato esclusivamente ad operai, impiegati e quadri (con esclusione degli apprendisti) per le ore effettivamente lavorate nelle misure mensili/orarie sotto indicate in euro.
 

Settore Tessile Abbigliamento Calzature Bambole e Giocattoli
 

Livello

Mensile

Orario

6S 25,80 0,14913
6 23,00 0,13295
5 19,40 0,11214
4 16,60 0,09595
3 15,00 0,08670
2 13,50 0,07803
1 11,80 0,06820

Settore Occhialeria Ottica
 

Livello

Mensile

Orario

6 21,40 0,12370
5 18,60 0,10751
4 15,80 0,09133
3 13,80 0,07977
2 12,80 0,07399
1 11,50 0,06647

Settore Pulitintolavanderie
 

Livello

Mensile

Orario

6S 27,40 0,15838
6 24,60 0,14220
5 20,60 0,11907
4 17,40 0,10058
3 16,00 0,09248
2 14,40 0,08323
1 12,60 0,07283

L’ERT è omnicomprensivo, viene escluso dal calcolo del TFR ed include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o tredicesima mensilità; non avendo le caratteristiche di premio di produttività tale somma non potrà godere dei benefici della detassazione.
Ai fini dell’erogazione dell’ERT saranno considerate come ore lavorate le ore di permessi retribuiti per assemblee, le ore di permesso per l’esercizio di cariche sindacali elettive previste dal contratto regionale di lavoro. Inoltre dovrà tener conto anche dell’ERT la retribuzione riconosciuta al dipendente assente per infortunio sul lavoro avvenuto all’interno dell’azienda.

Metalmeccanica Industria – Fondo Metasalute: aggiornamento condizioni di assicurazione

Il Fondo Metasalute comunica a tutti gli Iscritti che nella sezione del sito “I Piani Sanitari” sono state pubblicate le Condizioni di Assicurazione 2022-2023 aggiornate.

Metasalute, il Fondo Sanitario Lavoratori Metalmeccanici, comunica l’aggiornamento delle Condizioni di Assicurazione 2022-2023, che è possibile visualizzare nella sezione del sito “I Piani Sanitari”.
Nello specifico, l’aggiornamento è relativo alla durata di validità del “VoucherSalute”.
Per garantire una migliore gestione della richiesta di prestazioni in regime di assistenza diretta da parte degli assicurati, a decorrere dal 31 marzo 2022, la validità del “VoucherSalute” viene fissata a 90 giorni a partire dalla data di emissione (non è più prevista la procedura di rinnovo voucher).
Trascorsi i 90 giorni, in caso di mancato utilizzo, il “VoucherSalute” non potrà essere rinnovato, ma sarà necessario richiedere una nuova emissione. Non subiscono cambiamenti le modalità di richiesta delle prestazioni.

Erogazione dei Servizi Welfare dell’Ente Bilaterale Turismo del Lazio

Scade, il al 22 aprile 2022, il termine per inviare la domanda per la richiesta di uno dei vari servizi Welfare dedicati ai dipendenti delle aziende del turismo del Lazio iscritte all’ Ente Bilaterale Turismo del Lazio.

L’Ente Bilaterale Turismo del Lazio è un organismo unitario e paritetico costituito dalle Associazioni dei datori di lavoro di comparto aderenti a Confcommercio, Confesercenti e Confindustria, nonché dalle Organizzazioni Sindacali di categoria Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL.
Ogni anno, ogni dipendente ha la possibilità di richiedere uno dei contributi per spese personali e sostegno alla genitorialità previsti.
Le  tipologie di contributi sono le seguenti:
–  Contributo spese per attività motorie e sportive 2022; la domanda può essere inviata oltre che fino al 22 aprile 2022 come detto pocanzi, anche dal 1° novembre 2022 al 16 gennaio 2023.

–  Contributo spese per trasporto pubblico urbano-extraurbano annualità 2022; la domanda può essere inviata dal 1° maggio al 15 luglio 2022 e dal 1° novembre 2022 al 16 gennaio 2023.
–  Contributo spese per iscrizione dei figli e delle figlie (di età compresa tra i 4 e i 14 anni) ai centri estivi 2022 o strutture analoghe nel periodo di sospensione dell’attività scolastica; la domanda può essere inviata dal 19 settembre al 02 dicembre 2022.
– Contributo spese per genitorialità: contributo riconosciuto a parziale copertura delle spese sostenute da dipendenti in relazione ad acquisto libri di testo scolastici e universitari (anno scolastico e accademico 2022/2023) per figli e figlie a carico; la domanda può essere inviata dal 19 settembre al 02 dicembre 2022.
I suddetti contributi saranno liquidati sino a concorrenza della spesa realmente sostenuta e certificata, con un tetto massimo di 150€ a contributo e fino a esaurimento del budget annualmente stanziato.